Prospective overruling – Applicabilità – Consolidata giurisprudenza di legittimità – Necessità – Indirizzi della giurisprudenza di merito – Invocabilità – Esclusione Prospective overruling – Nuovo indirizzo giurisprudenziale ampliativo di facoltà e poteri processuali – Invocabilità – Esclusione

Cassazione Sez. Un. Civili, 12 Febbraio 2019, n. 4135. Est. Lamorgese.

Il rimedio dell’overruling è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi del giudice di legittimità, eventualmente a Sezioni Unite, se connotati dai “caratteri della costanza e ripetizione”, mentre non può essere invocato sulla base di alcune pronunce della giurisprudenza di merito, le quali non sono idonee ad integrare un “diritto vivente” (Corte cost. n. 78 del 2012).

L’istituto del “prospective overruling” è utilmente invocabile dalla parte che abbia tenuto una condotta processuale ossequiosa delle forme e dei termini previsti dalla legge processuale, come interpretata dall’indirizzo interpretativo del giudice di legittimità dominante al momento del compimento dell’atto, al fine di evitare le conseguenze processuali negative (decadenze, inammissibilità, improponibilità) cui sarebbe esposta se dovesse soggiacere al sopravvenuto e imprevedibile indirizzo interpretativo di legittimità, mentre non è invocabile nell’ipotesi in cui il nuovo orientamento di legittimità sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia esercitato per un’erronea interpretazione delle norme processuali in senso autolimitativo, non indotta dalla giurisprudenza di legittimità.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Plugin WordPress Cookie di Real Cookie Banner