Litisconsorzio nelle opposizioni a cartella esattoriale

Con la sentenza n. 10669/2019, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore.

Se la legittimazione passiva spetta all’ente creditore, il concessionario ha l’onere di chiamare in giudizio il suddetto ente, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.

La legge prevede che l’esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie avente ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 112 del 1999 secondo la quale prevede che « Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.»

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