Corte di giustizia, 4 luglio 2019, C-622/17, Baltic Media Alliance Ltd c. Lietuvos radijo ir televizijos komisija.

L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui «servizi di media audiovisivi»), deve essere interpretato nel senso che una misura di ordine pubblico, adottata da uno Stato membro, consistente nell’obbligo, per i fornitori di servizi di media le cui trasmissioni sono destinate al territorio di tale Stato membro e per ogni altra persona che fornisce ai consumatori di detto Stato membro un servizio di distribuzione via Internet di canali o di programmi televisivi, di trasmettere o ritrasmettere nel territorio di questo medesimo Stato membro, per un periodo di dodici mesi, un canale televisivo proveniente da un altro Stato membro solo in pacchetti a pagamento, senza tuttavia impedire la ritrasmissione propriamente detta nel territorio di tale primo Stato membro delle trasmissioni televisive del suddetto canale, non rientra nell’ambito di applicazione in tale disposizione.

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