Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Nullità per difetto di forma scritta – Deducibilità da parte del solo investitore – Conseguenze – Operatività in suo favore degli effetti sostanziali e processuali – Eccezione di buona fede dall’intermediario – Ammissibilità – Condizioni.

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro».

(Sez. Un. civ., sentenza n. 28314 del 4 novembre 2019, Pres. G. Mammone, Rel. M. Acierno)

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