AVVOCATO E PROCURATORE.

Controversie per la liquidazione dei compensi dell’avvocato nei confronti del proprio cliente – Attività svolta in più gradi dello stesso processo – Giudice competente – Giudice che per ultimo ha conosciuto della controversia.

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, in tema di liquidazione dei compensi dell’avvocato, hanno affermato il seguente principio di diritto: “nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, come modificato dall’art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs n. 150 del 2011, nei confronti del proprio cliente, proponendo l’azione prevista dall’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 150 del 2011 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa. 

 (Sez. Un. civ., sentenza n. 4247 del 19 febbraio 2020, Pres. P. Curzio, Rel. L. Tria)

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