Violazione degli obblighi familiari

Commette violazione degli obblighi di assistenza familiare chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge (art. 570 c.p.).

L’art. 570 c.p. è collocato all’interno dell’undicesimo titolo del secondo libro del codice penale, titolo dedicato ai delitti contro la famiglia ed, in particolare, nel capo quarto, intitolato “dei delitti contro l’assistenza familiare” e prende in considerazione tre diverse condotte delittuose: l’abbandono del domicilio domestico o l’assunzione di altra condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie, condotte che determinano la violazione dell’obbligo di assistenza inerente alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge; la malversazione o dilapidazione di beni del figlio minore o del coniuge da parte del genitore o dell’altro coniuge; la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza a discendenti minorenni, inabili al lavoro, agli ascendenti ovvero al coniuge.

Nel caso di violazione degli obblighi familiari lo studio si occupa della costituzione di parte civile del coniuge o dei figli nei confronti dell’imputato / a ovvero della richiesta di risarcimento dei danni in sede civile ai sensi dell’art. 2043 e 2059 c.c.

L’azione civile nel procedimento penale ha un costo variabile in ragione della complessità del caso e comunque tra un minimo di euro 1.710,00 ad un massimo di euro 6.156,00 oltre spese generali (15%), IVA (22%) e cassa avvocati (4%). L’azione civile davanti al Tribunale competente è variabile in ragione dell’importo del risarcimento richiesto. Per un importo tra 5.200,00 e 26.000,00 euro il compenso può variare da un minimo di euro 2.738,00 ad un massimo di euro 9.023,00 oltre alle anticipazioni, alle spese generali (15%), IVA (22%) e cassa avvocati (4%).

 

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