Riparto fallimentare – Reclamo ex art. 26 o art. 36 l. fall. – Proponibilità da parte di qualunque controinteressato – Configurabilità – Notifica nei confronti di tutti i restanti creditori – Necessità.

Fallimento. 

Riparto fallimentare – Reclamo ex art. 26 o art. 36 l. fall. – Proponibilità da parte di qualunque controinteressato – Configurabilità – Notifica nei confronti di tutti i restanti creditori – Necessità.

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riparto fallimentare, ai sensi dell’art. 110 l.fall. (nel testo applicabile ratione temporis come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), sia il reclamo ex art. 36 l.fall. avverso il progetto – predisposto dal curatore – di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale”.

(Sez. Un. civ., sentenza n. 24068 del 26 settembre 2019, Pres. V. Di Cerbo, Rel. F.A. Genovese)

Fallimento 

Decreto di esecutività del piano di riparto parziale pronunciato su reclamo – Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. – Ammissibilità – Fondamento.

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “il decreto del Tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell’attivo fino a quel momento disponibile e, dall’altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dall’art. 113 l.fall, si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.”.

 (Sez. Un. civ., sentenza n. 24068 del 26 settembre 2019, Pres. V. Di Cerbo, Rel. F.A. Genovese)

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