Gli ispettori dell’azienda di trasporto pubblico possono essere autorizzati dal Comune ad esercitare funzioni di prevenzione e accertamento, ma solo nelle corsie riservate al trasporto pubblico, non su tutto il territorio del Comune. Per la Cassazione n. 30288/2022 i poteri di prevenzione e di accertamento in materia di sosta e circolazione sono infatti limitate alle corsie riservare al trasporto pubblico. Non è possibile interpretare in modo estensivo la disposizione che indica le funzioni attribuite questi soggetti. Infondata quindi la tesi del Comune, che vorrebbe riconoscere a questi soggetti i poteri suddetti su tutto il territorio comunale.