Assolto il sanitario che aveva convinto un malato a curarsi con l’ayurveda – Corte di Cassazione, sentenza numero 7659 del 16 febbraio 2018

Con la sentenza n. 7659/2018 del 16/02/2018, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha colto l’occasione datale dalla vicenda di un sanitario accusato di omicidio per aver convinto un paziente malato di cancro a curarsi con dei prodotti ayurvedici, per ripercorrere in maniera puntuale la questione giuridica della causalità e del giudizio controfattuale con riferimento alla responsabilità medica. La vicenda riguardava un medico che era stato condannato al risarcimento del danno derivante dal reato ex art. 589 c.p. per aver cagionato per colpa il decesso di un paziente affetto da adenocarcinoma rettale infiltrante, avendolo convinto a non sottoporsi all’intervento chirurgico e a seguite le terapie da lui prescritte a base di medicinali ayurvedici.

I giudici hanno evidenziato che la nozione di giudizio controfattuale nasce dal presupposto che a causa di un evento è quell’antecedente senza il quale l’evento stesso non si sarebbe verificato. Il giudizio controfattuale infatti, altro non è che l’operazione intellettuale con la quale “pensando assente una determinata condizione, ci si chiede se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure no, la medesima condizione”. Per effettuare un simile giudizio in tema di responsabilità medica, pertanto, serve accertare il momento iniziale della malattia del paziente e la sua successiva evoluzione e controllare, così, se l’evento lesivo, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta e omessa del sanitario, sarebbe stato evitato o posticipato.

A tal fine “non si può prescindere dall’individuazione di tutti gli elementi rilevanti in ordine alla causa dell’evento stesso”. Secondo i giudici di Cassazione dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica utilizzata per eseguire il giudizio controfattuale non è possibile dedurre automaticamente la conferma o la smentita dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno subito dal paziente. Il giudice è chiamato a controllare la validità della ricostruzione nel caso concreto, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto e dell’evidenza disponibile e, dopo aver escluso l’interferenza di fattori eziologici alternativi, a concludere in maniera giustificata e processualmente certa, che la condotta omissiva del sanitario è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con un alto grado di credibilità razionale. Nel caso in esame, invece, il giudice di merito aveva omesso del tutto di valutare se il paziente, praticando terapie tradizionali in luogo di quella alternativa, sarebbe guarito, o se sarebbe sopravvissuto più a lungo o avrebbe sofferto di meno. La sentenza pertanto risulta viziata per mancanza di motivazione, con la conseguenza che la Cassazione l’ha annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente.

Fonte: http://www.studiolegalebusetto.it/caso-del-malato-curato-layurvedica/

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