Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 4425/18; depositata il 23 febbraio

E’ il giudice di pace a decidere sull’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 4425/18; depositata il 23 febbraio)

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 15 dicembre 2017 – 23 febbraio 2018, n. 4425
Presidente D’Ascola – Relatore Scalisi

Fatti di causa

Con ricorso, proposto in data 7 luglio 2016, innanzi al Giudice di Pace di Sinopoli, il signor Na. Gi. Ca., ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 635145223 Serie 2014 n. 0180452, con il quale, in data 16/06/2016 i Carabinieri della Stagione di San Procopio gli avevano contestato, in qualità di proprietario del veicolo e di genitore esercente la potestà sul figlio minore Na. Si., la violazione dell’articolo 116 commi 15 e 17 (guida senza patente) del decreto legislativo 285/92 perché «faceva si che [il minore] circolasse alla guida del predetto veicolo senza essere munito della patente di guida prescritta perché mai conseguita (…)». In conseguenza della contestata violazione veniva comminata la sanzione al pagamento della somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Nel giudizio si è costituito l’Ufficio Territoriale del Governo – u.T.G./Prefettura di Reggio Calabria, chiedendo l’accertamento «del rispetto dei termini per proporre ricorso e, ove intempestivo, chiedeva dichiararsi la sua inammissibilità/eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito.
Il Giudice di Pace di Sinopoli, con sentenza n 163/16, dichiarava l’incompetenza per materia del Giudice di Pace in favore del Tribunale territorialmente competente. Secondo il GdP, «(….) senza entrare nel merito della controversia, è necessario fare riferimento al verbale di contravvenzione, attraverso il quale veniva contestata al sig. Na. Gi. Ca., n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore, Na. Si., ‘ l’infrazione di cui all’art. 116 C.dS. commi 15 e 17 poiché quest’ultimo circolava alla guida di veicolo ‘senza essere munito di patente di guida prescritta perché mai conseguita. Orbene, il suddetto articolo prevede al comma 15 che: ‘Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 30.000; Per le violazioni di cui al presente comma è competente il Tribunale in composizione monocratica”; pertanto, il s.p.v. scaturito dall’accertamento da parte dei Carabinieri di San Procopio rientra nella competenza del Tribunale e non dell’adito giudice di pace».
In data 18.4.2013, l’opponente ha depositato presso il Tribunale di Palmi ricorso in riassunzione, formulando istanza di sospensione.
If Tribunale di Palmi con ordinanza dei 22 maggio 2017, ritenendo che la competenza per la fattispecie in esame, in ragione dell’art. 7 secondo comma del DI n. 150 del 2011, spetti al GdP, ha chiesto d’ufficio regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.
il Pubblico Ministero ha redatto requisitoria scritta, datata 26 ottobre 2017 con cui ha chiesto che venisse dichiarata la competenza del Tribunale di Palmi. Secondo il PM, “(…) trova applicazione nella fattispecie il criterio composito previsto dall’art. 6 D.Lgs. 151/11 sulla semplificazione dei riti, affiancandosi a quello della materia, in via ulteriore, il criterio del valore, che fa attribuire la controversia ai tribunale allorquando sia prevista una sanzione superiore nel massimo a 15.000 Euro, (cfr. Cass. 3156/17, in motivazione, punto 6). Come posto in evidenza, infatti, dal giudice di pace, l’infrazione in contestazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a 30.000 (…)”.
1.= Il ricorso va accolto
Va qui osservato che a seguito della riforma legislativa, le nuove disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011 costituiscono l’unico riferimento per la individuazione del riparto di competenze tra il Giudice di Pace ed il Tribunale Ordinario, atteso che le norme che ad esse rinviano (art. 22 legge n. 689/1981 ed art. 205 D.Lgs. n. 285/1992, da un lato; art. 204 bis D.Lgs. n. 285/1992, dall’altro) si limitano a prevedere soltanto che le opposizioni si propongono dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria”, dovendo distinguersi al riguardo tra giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione” emessa ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981 ed ai sensi dell’art. 204 Codice della strada, regolato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, e giudizio concernente il ricorso proposto ai sensi dell’art. 204 bis D.Lgs. n. 285/1992 – in via alternativa al ricorso al Prefetto – avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada consegnato o notificato al trasgressore, regolato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011.
Ora, secondo la disciplina attualmente vigente ed applicabile ratione temporis alla controversia oggetto di regolamento di competenza va affermato che: quanto alle “opposizioni alla ordinanza ingiunzione” emesse dal Prefetto ai sensi dell’art. 204 D.Lgs. n. 285/1992, in materia di violazioni del Codice della Strada, il criterio di riparto della competenza è fondato sul valore della lite per cui sarebbero attribuite al Tribunale le cause di opposizione ad “ordinanza-ingiunzione” in cui è stata applicata una norma sanzionatoria che preveda una sanzione edittale nel massimo di importo superiore ad Euro. 15.493,00, ovvero, le cause in cui la norma sanzionatoria applicata non preveda un massimo edittale, ma sia stata irrogata in concreto una sanzione pecuniaria superiore all’importo indicato, mentre avuto riguardo alle “opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada” di cui agli artt. 204 bis D.Lgs. n. 285/1992 e 7 D.Lgs. n. 150/2011, esse rimangono attribuite alla competenza esclusiva per materia – senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione – del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011).
1.2. Sicché applicando la normativa qui appena richiamata, posto che l’opposizione oggetto del presente giudizio è stata rivolta al verbale dia accertamento di violazione del codice della strada, competente per materia a conoscere la vicenda giudiziale è il Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l’inflazione accertata.
In definitiva, va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Sinopoli assegnando termine di legge per la riassunzione. Non sussistono i presupposti per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Sinopoli e assegna il termine di legge per la riassunzione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *