In caso di prevedibilità di una buca stradale, il suo mancato avvistamento va ricondotto esclusivamente all’imprudente condotta di guida del ciclomotorista e, di conseguenza, deve escludersi la ricorrenza degli elementi della prevedibilità e della la non visibilità del pericolo- necessari ad integrare l’insidia stradale ai sensi dell’art. 2043 c.c.