Cittadinanza iure sanguinis e nuove limitazioni: cosa ha deciso la Corte costituzionale (sent. n. 63/2026)


La Corte costituzionale, con sentenza n. 63/2026 (depositata il 30 aprile 2026), ha affrontato uno dei temi più “caldi” degli ultimi mesi: i limiti al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis introdotti dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36 (convertito con modificazioni nella l. 23 maggio 2025, n. 74). La decisione è rilevante perché chiarisce natura ed effetti della nuova disciplina e, soprattutto, perché incide sulle aspettative di molti discendenti di italiani nati all’estero.

1) Il contesto: dalla trasmissione “illimitata” alla regola dei “vincoli effettivi”

Per decenni, il sistema italiano ha consentito la trasmissione della cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) senza limiti generazionali, con la conseguenza che molte persone nate e residenti all’estero, spesso da generazioni, potevano chiedere (in qualsiasi momento) l’accertamento dello status civitatis.

Il decreto-legge del 2025 ha introdotto un cambio di rotta: l’art. 3-bis della l. 91/1992 stabilisce, in sintesi, che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi:

  • è nato all’estero (anche prima dell’entrata in vigore della norma),
  • è in possesso di altra cittadinanza,
  • salvo che ricorrano specifiche condizioni “di collegamento” con l’Italia (ad esempio: domanda presentata entro un termine, oppure presenza di un genitore/nonno con sola cittadinanza italiana, oppure residenza in Italia del genitore per almeno due anni in certi casi).

Queste condizioni mirano a valorizzare un criterio che, nel dibattito pubblico e giuridico, viene spesso sintetizzato come “genuine link”: un legame effettivo con lo Stato.


2) La questione: è una “revoca retroattiva” della cittadinanza?

Il Tribunale di Torino, investito di un ricorso di discendenti di italiani, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale sostenendo (in estrema sintesi) che la norma:

  • opererebbe come una revoca implicita e retroattiva della cittadinanza,
  • violerebbe principi di ragionevolezza, uguaglianza e tutela dell’affidamento,
  • e porrebbe problemi anche rispetto a profili “europei” (cittadinanza UE).

La Corte costituzionale, però, non accoglie questa impostazione.


3) Il punto chiave della sentenza: retroattività sì, ma non “revoca”

La Corte chiarisce tre aspetti centrali:

  1. La disciplina è retroattiva (retroattività “propria”)
    La Corte afferma che la norma è un caso esemplare di retroattività propria, perché incide ex tunc sugli effetti di norme previgenti.
  2. Non è una revoca della cittadinanza già riconosciuta
    La Corte esclude che si tratti tecnicamente di “revoca”: la norma opera come preclusione originaria all’acquisto per una platea di soggetti, e non come ritiro ex nunc di uno status già formalmente attribuito con un provvedimento.
  3. Non colpisce posizioni consolidate
    La Corte valorizza il fatto che la norma non incide su:
    • chi ha già ottenuto il riconoscimento,
    • chi aveva già presentato domanda (o aveva un appuntamento comunicato entro i termini previsti).

In altre parole, la Corte distingue tra:

  • status già riconosciuto (posizione più “consolidata”),
  • status “virtuale” che richiede comunque un accertamento amministrativo o giudiziale per diventare effettivo.

4) Affidamento e ragionevolezza: perché la Corte ritiene la scelta non irragionevole

La Corte riconosce che la norma incide sulle aspettative di molti, ma ritiene che il bilanciamento legislativo non sia irragionevole, anche perché:

  • il legislatore ha perseguito un obiettivo ritenuto “pesante” sul piano costituzionale: riallineare cittadinanza, popolo, sovranità e territorio, evitando che diritti politici e status possano estendersi potenzialmente a una platea enorme priva di legami effettivi;
  • sono state previste misure compensative, volte a favorire percorsi alternativi (ingresso e naturalizzazione agevolata per “oriundi”, modifiche all’art. 4 l. 91/1992, ecc.).

5) Profili UE e CEDU: cosa succede alle censure “sovranazionali”

Senza entrare qui in tecnicismi eccessivi, la Corte:

  • respinge la censura collegata agli artt. 9 TUE e 20 TFUE (cittadinanza UE), ritenendo non pertinente la giurisprudenza europea richiamata rispetto a una fattispecie in cui lo status non era “accertato”;
  • dichiara inammissibili alcune questioni formulate con riferimento a parametri ritenuti non idonei o non pertinenti nel modo in cui erano stati invocati (ad esempio, il richiamo alla Dichiarazione universale dei diritti umani come “obbligo internazionale” ai sensi dell’art. 117 Cost., e il richiamo all’art. 3 Prot. 4 CEDU sul diritto di ingresso).

Implicazioni pratiche: cosa significa per chi chiede oggi il riconoscimento iure sanguinis

Questa pronuncia, in pratica, rafforza la tenuta costituzionale dell’impianto introdotto nel 2025 e conferma che:

  • la tempistica (domande presentate entro certi termini) e
  • gli indici di collegamento effettivo previsti dalla legge
    possono diventare determinanti per la strategia del singolo caso.

Ogni situazione, però, va valutata sui documenti e sulla linea genealogica: spesso la differenza sta nei dettagli (atti di stato civile, naturalizzazioni, residenze, status dei genitori/nonni, ecc.).


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