Corte costituzionale: stop alla “reciprocità” per l’iscrizione agli albi delle professioni educative (Sent. n. 119/2026)

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 119/2026 (depositata il 3 luglio 2026), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che subordinava l’iscrizione all’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio‑pedagogici alla cosiddetta “condizione di reciprocità” per i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti in Italia.

In termini semplici: se una persona è regolarmente in Italia e ha un titolo che le consente di lavorare, non può vedersi imporre un requisito “diplomatico” (la reciprocità) come filtro aggiuntivo per accedere a un albo professionale.

Che cos’è la “condizione di reciprocità”

Nel linguaggio giuridico, la reciprocità è l’idea per cui uno Stato consente a cittadini di un altro Stato di svolgere determinate attività solo se quello Stato, a sua volta, riconosce condizioni analoghe ai cittadini italiani.

È un criterio che può avere una sua logica nei rapporti tra ordinamenti, ma diventa problematico quando incide su diritti fondamentali e su percorsi professionali già costruiti (spesso in Italia) da persone che vivono e lavorano regolarmente nel nostro Paese.

La norma contestata e il contesto

La questione nasce dalla legge 15 aprile 2024, n. 55, che ha trasformato alcune professioni educative in professioni ordinistiche, prevedendo l’istituzione di albi e requisiti di iscrizione.

Tra questi requisiti, l’art. 7, comma 1, lett. a) richiedeva, per i cittadini extra UE, che “vigesse la condizione di reciprocità” nello Stato di provenienza.

Il caso è arrivato alla Consulta nell’ambito di un’azione antidiscriminatoria promossa davanti al Tribunale di Milano, proprio perché la richiesta di reciprocità veniva inserita nei moduli e nelle procedure di iscrizione.

Perché la Corte ha dichiarato l’illegittimità

La Corte costituzionale ha ritenuto la previsione irragionevole e sproporzionata rispetto agli obiettivi dichiarati.

In particolare, la sentenza valorizza alcuni punti chiave:

  1. Il diritto al lavoro è un diritto fondamentale e non può essere limitato con barriere che non siano strettamente collegate alle competenze professionali o a interessi pubblici realmente pertinenti.
  1. La reciprocità è una misura “politico‑diplomatica”, ma qui finiva per incidere sul lavoro di persone già regolarmente inserite nel contesto italiano.
  1. Il requisito imponeva anche un onere pratico e giuridico molto gravoso: lo straniero avrebbe dovuto autocertificare la sussistenza della reciprocità, cioè conoscere e dimostrare regole complesse del Paese d’origine.
  1. La misura non risultava adeguatamente bilanciata: poteva impedire l’esercizio della professione per ragioni estranee a formazione, deontologia e tutela dell’utenza.

La Corte, quindi, ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui richiede la reciprocità al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia e in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro.

Impatti pratici: cosa cambia (e cosa controllare)

Questa pronuncia è rilevante per chi opera o intende operare nel settore educativo, ma anche per chi, più in generale, segue temi di accesso alle professioni, non discriminazione e diritti dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.

In concreto, può incidere su:

  • procedure di iscrizione agli albi delle professioni educative;
  • modulistica e richieste documentali;
  • contenziosi già avviati o potenziali, quando l’accesso a un albo viene ostacolato da requisiti non coerenti con la tutela dell’interesse pubblico.

Resta comunque essenziale valutare caso per caso: la sentenza interviene su una specifica previsione e su una specifica categoria professionale, ma i principi richiamati (ragionevolezza, proporzionalità, tutela del lavoro) hanno un respiro più ampio.

Quando conviene chiedere un parere

È opportuno approfondire con un professionista se:

  • si è ricevuto un diniego o una richiesta documentale “atipica” in fase di iscrizione a un albo;
  • si lavora già nel settore e si teme un impatto sul rapporto di lavoro;
  • si sta valutando un’azione antidiscriminatoria o un ricorso;
  • si vuole capire come questa pronuncia può riflettersi su altri ambiti (accesso a professioni regolamentate, requisiti di cittadinanza, ecc.).

Prenota una consulenza (in presenza o online)

Se vuoi capire come questa novità può riguardarti, puoi prenotare una consulenza in studio a Bergamo oppure online, così da valutare insieme documenti, tempistiche e strategia.

Per contatti:


Fonti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *