La Corte costituzionale, con la sentenza n. 119/2026 (depositata il 3 luglio 2026), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che subordinava l’iscrizione all’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio‑pedagogici alla cosiddetta “condizione di reciprocità” per i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti in Italia.
In termini semplici: se una persona è regolarmente in Italia e ha un titolo che le consente di lavorare, non può vedersi imporre un requisito “diplomatico” (la reciprocità) come filtro aggiuntivo per accedere a un albo professionale.
Che cos’è la “condizione di reciprocità”
Nel linguaggio giuridico, la reciprocità è l’idea per cui uno Stato consente a cittadini di un altro Stato di svolgere determinate attività solo se quello Stato, a sua volta, riconosce condizioni analoghe ai cittadini italiani.
È un criterio che può avere una sua logica nei rapporti tra ordinamenti, ma diventa problematico quando incide su diritti fondamentali e su percorsi professionali già costruiti (spesso in Italia) da persone che vivono e lavorano regolarmente nel nostro Paese.
La norma contestata e il contesto
La questione nasce dalla legge 15 aprile 2024, n. 55, che ha trasformato alcune professioni educative in professioni ordinistiche, prevedendo l’istituzione di albi e requisiti di iscrizione.
Tra questi requisiti, l’art. 7, comma 1, lett. a) richiedeva, per i cittadini extra UE, che “vigesse la condizione di reciprocità” nello Stato di provenienza.
Il caso è arrivato alla Consulta nell’ambito di un’azione antidiscriminatoria promossa davanti al Tribunale di Milano, proprio perché la richiesta di reciprocità veniva inserita nei moduli e nelle procedure di iscrizione.
Perché la Corte ha dichiarato l’illegittimità
La Corte costituzionale ha ritenuto la previsione irragionevole e sproporzionata rispetto agli obiettivi dichiarati.
In particolare, la sentenza valorizza alcuni punti chiave:
- Il diritto al lavoro è un diritto fondamentale e non può essere limitato con barriere che non siano strettamente collegate alle competenze professionali o a interessi pubblici realmente pertinenti.
- La reciprocità è una misura “politico‑diplomatica”, ma qui finiva per incidere sul lavoro di persone già regolarmente inserite nel contesto italiano.
- Il requisito imponeva anche un onere pratico e giuridico molto gravoso: lo straniero avrebbe dovuto autocertificare la sussistenza della reciprocità, cioè conoscere e dimostrare regole complesse del Paese d’origine.
- La misura non risultava adeguatamente bilanciata: poteva impedire l’esercizio della professione per ragioni estranee a formazione, deontologia e tutela dell’utenza.
La Corte, quindi, ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui richiede la reciprocità al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia e in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro.
Impatti pratici: cosa cambia (e cosa controllare)
Questa pronuncia è rilevante per chi opera o intende operare nel settore educativo, ma anche per chi, più in generale, segue temi di accesso alle professioni, non discriminazione e diritti dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
In concreto, può incidere su:
- procedure di iscrizione agli albi delle professioni educative;
- modulistica e richieste documentali;
- contenziosi già avviati o potenziali, quando l’accesso a un albo viene ostacolato da requisiti non coerenti con la tutela dell’interesse pubblico.
Resta comunque essenziale valutare caso per caso: la sentenza interviene su una specifica previsione e su una specifica categoria professionale, ma i principi richiamati (ragionevolezza, proporzionalità, tutela del lavoro) hanno un respiro più ampio.
Quando conviene chiedere un parere
È opportuno approfondire con un professionista se:
- si è ricevuto un diniego o una richiesta documentale “atipica” in fase di iscrizione a un albo;
- si lavora già nel settore e si teme un impatto sul rapporto di lavoro;
- si sta valutando un’azione antidiscriminatoria o un ricorso;
- si vuole capire come questa pronuncia può riflettersi su altri ambiti (accesso a professioni regolamentate, requisiti di cittadinanza, ecc.).
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Fonti
- Corte costituzionale, Sentenza n. 119/2026 (deposito 3 luglio 2026): https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/119
- Comunicato stampa collegato alla pronuncia (PDF): https://www.cortecostituzionale.it/uploads/release/6a477caa45af6.pdf