Cass. civ., 27 marzo 2024 n. 8240
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, è il richiedente che deve fornire prova del ricorrere delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento. Se il figlio è maggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Al contrario, per il figlio adulto, in virtù del principio dell’autoresponsabilità, la prova a suo carico sarà più esigente, in quanto dovrà motivare attraverso circostanze oggettive ed esterne il motivo del mancato conseguimento di una autonoma posizione lavorativa