Quando un assegno di mantenimento non viene pagato con regolarità, il genitore o l’ex coniuge che avrebbe diritto a riceverlo si trova spesso a chiedersi: per quanto tempo posso chiedere gli arretrati? e rischio che alcune mensilità vadano in prescrizione?
Per rispondere in modo corretto è necessario capire che tipo di obbligazione è l’assegno di mantenimento e quale termine di prescrizione si applica. La giurisprudenza recente – tra cui, ad esempio, il Tribunale di Siracusa (sentenza n. 803 del 20 maggio 2025), il Tribunale di Salerno (sentenza n. 4957 del 22 ottobre 2024) e il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sentenza n. 2250/2016) – offre un quadro piuttosto chiaro, che può essere tradotto in indicazioni pratiche per chi deve recuperare gli importi non versati.
La natura dell’assegno di mantenimento: obbligazione periodica
L’assegno di mantenimento, sia in favore del coniuge sia in favore dei figli, nasce da un provvedimento del giudice (in sede di separazione o divorzio) e ha la forma tipica di una prestazione periodica.
Non si tratta di un’unica somma globale da pagare “a rate”, ma di una serie di rate mensili autonome, ciascuna con una propria individualità giuridica.
La giurisprudenza lo ha chiarito in più occasioni, tra cui:
- Tribunale di Siracusa, sentenza n. 803 del 20 maggio 2025;
- Tribunale ordinario di Cosenza, sez. I, sentenza n. 2497/2016;
- Tribunale di Salerno, sentenza n. 4957 del 22 ottobre 2024.
Queste decisioni sottolineano che ogni mensilità dell’assegno di mantenimento è una obbligazione distinta, non un semplice acconto di un debito unico. Questo è il punto di partenza per comprendere correttamente la prescrizione.
Il termine di prescrizione: perché è quinquennale e non decennale
Proprio perché si tratta di prestazioni periodiche, la prescrizione non è quella ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 c.c., ma il termine breve di cinque anni disciplinato dall’art. 2948 c.c.
In particolare, la giurisprudenza riconduce la fattispecie al n. 4 dell’art. 2948 c.c., che riguarda “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Questo inquadramento è coerente anche con il n. 2 dello stesso articolo, relativo alle “annualità delle pensioni alimentari”.
In sintesi:
- i ratei dell’assegno di mantenimento si prescrivono in 5 anni;
- trascorso questo termine dalla scadenza della singola rata, il diritto a riscuotere quella mensilità si estingue per prescrizione, se nel frattempo non è stato compiuto un valido atto interruttivo.
Da quando decorre la prescrizione di ciascun rateo
Un aspetto fondamentale è capire da quando inizia a decorrere il termine di 5 anni.
La prescrizione non decorre dalla data della sentenza o dell’ordinanza che ha stabilito l’assegno, ma dalla scadenza di ogni singola mensilità.
Lo hanno precisato, tra gli altri:
- Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, sez. 3, sentenza n. 2250/2016;
- Tribunale di Salerno, sentenza n. 4957 del 22 ottobre 2024;
- Tribunale di Siracusa, sentenza n. 803 del 20 maggio 2025.
In pratica:
- ogni rata che non viene pagata fa nascere un credito autonomo;
- da quel momento (scadenza della rata) iniziano a decorrere i 5 anni di prescrizione;
- se il creditore non compie atti idonei a interrompere la prescrizione, quella singola rata diventa irripetibile dopo 5 anni.
La differenza con il mutuo: perché qui non vale la prescrizione dall’ultima rata
Spesso si fa confusione tra assegno di mantenimento e mutuo. Nel mutuo, le rate sono considerate adempimenti parziali di un’unica obbligazione: la prescrizione (di regola decennale) decorre dalla scadenza dell’ultima rata.
Per l’assegno di mantenimento, invece, la logica è diversa:
- ogni rata è un credito a sé stante;
- ognuna ha il proprio termine di prescrizione;
- non si aspetta la “fine” del rapporto per far decorrere il termine.
Questo principio è stato ribadito, tra gli altri, dal Tribunale ordinario di Roma, sez. 9, sentenza n. 11749/2020, e dal Tribunale ordinario di Cosenza, sez. I, sentenza n. 2497/2016.
Come si interrompe la prescrizione: gli atti più rilevanti
La prescrizione può essere interrotta da atti che manifestino in modo chiaro la volontà del creditore di far valere il proprio diritto.
Secondo la giurisprudenza (ad esempio Tribunale di Paola, sentenza n. 1055 del 27 dicembre 2024), l’atto interruttivo deve:
- indicare il soggetto obbligato;
- contenere una pretesa esplicita con richiesta di adempimento.
Tra gli atti più importanti possiamo ricordare:
Notifica dell’atto di precetto
La notifica di un atto di precetto è considerata l’atto interruttivo per eccellenza, idoneo a far decorrere un nuovo periodo di prescrizione quinquennale (Tribunale di Paola 1055/2024; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 2250/2016).
Se il precetto richiede anche somme ormai prescritte (perché riferite a ratei troppo risalenti), l’atto non è nullo, ma il giudice ne limita l’efficacia alle sole somme effettivamente dovute (Tribunale di Salerno 4957/2024).
Pagamento parziale
Il semplice pagamento di una parte del debito non interrompe automaticamente la prescrizione del residuo. Perché ciò avvenga, occorrono elementi che dimostrino in modo inequivocabile il riconoscimento del debito residuo da parte del debitore (Tribunale di Cosenza 2497/2016).
Inoltre, il pagamento dei ratei correnti non può essere interpretato come riconoscimento dei ratei arretrati: si tratta di obbligazioni distinte.
Costituzione di parte civile nel processo penale
La costituzione di parte civile per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570-bis c.p.) non è idonea a interrompere la prescrizione del credito civile per i ratei di mantenimento.
La giurisprudenza (Tribunale di Paola 1055/2024, con richiamo alla Cassazione) chiarisce che la pretesa azionata in sede penale è risarcitoria (danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal reato) e diversa dal diritto di credito relativo ai singoli ratei non pagati.
Quando si applica la prescrizione decennale: l’actio iudicati
Pur essendo regola generale la prescrizione quinquennale, il termine decennale previsto dall’art. 2946 c.c. può trovare applicazione in un’ipotesi specifica: la cosiddetta actio iudicati (art. 2953 c.c.).
Questo accade quando:
- nasce una controversia sulla debenza di uno o più ratei;
- interviene una sentenza di accertamento passata in giudicato;
- da quel momento, il diritto di azionare quel giudicato si prescrive in 10 anni, ma solo per i ratei oggetto della sentenza (cfr. Tribunale di Salerno 4957/2024).
Per analogia con le prestazioni previdenziali, si distingue tra:
- diritto a una prestazione non ancora liquidata (prescrizione decennale);
- ratei già liquidati e non riscossi (prescrizione quinquennale).
Nel caso dell’assegno di mantenimento, poiché l’importo è generalmente già determinato dal provvedimento del giudice, per gli arretrati si applica in via ordinaria la prescrizione di 5 anni.
Sospensione della prescrizione tra coniugi e dopo il divorzio
L’art. 2941, n. 1, c.c. prevede la sospensione della prescrizione tra coniugi.
Secondo un’interpretazione estensiva accolta anche dalla giurisprudenza (ad esempio Tribunale di Salerno 4957/2024), questa sospensione opera:
- durante il matrimonio;
- e si estende anche alla fase di separazione legale,
- fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Con il divorzio, il vincolo matrimoniale cessa e viene meno la causa di sospensione: da quel momento, il termine di prescrizione quinquennale per i ratei dell’assegno di mantenimento decorre senza ulteriori sospensioni.
H2 – Cosa significa in concreto per chi deve recuperare gli arretrati
Dal punto di vista pratico, per il genitore o l’ex coniuge creditore questo quadro comporta alcune conseguenze importanti:
- non è possibile “aspettare all’infinito”: ogni rata ha un termine di 5 anni dalla propria scadenza;
- più tempo passa senza alcun atto interruttivo, più mensilità rischiano di andare perse;
- è fondamentale valutare con attenzione quali ratei sono ancora esigibili e quali potrebbero essere già prescritti;
- occorre scegliere con cura quale atto utilizzare (diffida, precetto, azione giudiziaria) e come formularlo per renderlo idoneo a interrompere la prescrizione.
Conclusioni e assistenza legale
La disciplina della prescrizione dei ratei dell’assegno di mantenimento è più complessa di quanto possa sembrare a prima vista: occorre tenere insieme norme del codice civile, norme processuali e un quadro giurisprudenziale in continua evoluzione.
Per chi ha arretrati significativi, una valutazione imprecisa dei termini di prescrizione può tradursi in una perdita economica rilevante.
Se ti trovi in una situazione di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, o se hai dubbi su quali ratei siano ancora recuperabili e su come interrompere correttamente la prescrizione, puoi contattare lo studio tramite il sito www.avvocatopedone.it o via mail per richiedere un preventivo di spesa o fissare una consulenza online dedicata al tuo caso.