Con l’ordinanza n. 17360 depositata il 30 giugno 2025, la Terza sezione civile ha stabilito che il gestore di un blog o di una piattaforma digitale, sebbene configurabile come hosting provider non attivo, è tenuto a rimuovere tempestivamente i commenti illeciti pubblicati da terzi non appena ne acquisisca consapevolezza — anche se tale conoscenza non gli perviene tramite una comunicazione ufficiale delle autorità competenti.
La Corte di Cassazione ha affrontato la responsabilità dei blogger riguardo ai contenuti diffamatori sui loro blog o social media. I blogger, in quanto gestori di “bacheche virtuali”, sono responsabili per i commenti denigratori pubblicati da terzi se hanno conoscenza di tali contenuti e non li rimuovono prontamente. Secondo il D.Lgs. 9 Aprile 2003 n. 70, i fornitori di servizi non hanno l’obbligo di controllare i contenuti, ma se hanno un ruolo attivo nella gestione delle informazioni, possono essere ritenuti responsabili. La responsabilità del blogger sussiste se sono a conoscenza dell’illecito o se tale illiceità può essere facilmente constatata.