Le Sezioni Unite, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983.
(Sez. Unite, sentenza n. 12193 dell’8 maggio 2019, Presidente G. Mammone, Estensore G. Mercolino)
Riconoscimento dell’efficacia di provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione – Giudizio relativo – Pubblico Ministero – Litisconsorzio necessario – Configurabilità – Legittimazione all’impugnazione della decisione – Esclusione.
Le Sezioni Unite, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero ed un cittadino italiano, il Pubblico Ministero riveste la qualità di litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 70, comma 1, n. 3 c.p.c., ma è privo della legittimazione ad impugnare la relativa decisione, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell’osservanza delle leggi di ordine pubblico.
(Sez. Unite, sentenza n. 12193 dell’8 maggio 2019, Presidente G. Mammone, Estensore G. Mercolino)
Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione – Rifiuto di trascrizione nei registri dello stato civile non determinato da vizi formali – Conseguenze – Controversia di stato – Procedimento ex art. 67 della l. n. 218 del 1995 – Sindaco – Legittimazione passiva – Ministero dell’Interno – Legittimazione ad intervenire ed impugnare.
Le Sezioni Unite, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero ed un cittadino italiano, se non determinato da vizi formali, dà luogo ad una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dall’art. 67 della legge n. 218 del 1995, in contraddittorio con il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile, ed eventualmente con il Ministero dell’interno, legittimato a spiegare intervento nel giudizio, in qualità di titolare della competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, nonché ad impugnare la relativa decisione.
(Sez. Unite, sentenza n. 12193 dell’8 maggio 2019, Presidente G. Mammone, Estensore G. Mercolino)
Riconoscimento dell’efficacia di provvedimento giurisdizionale straniero – Compatibilità con l’ordine pubblico – Criteri di valutazione – Principi fondamentali della Costituzione e delle fonti internazionali e sovranazionali – Interpretazione della giurisprudenza costituzionale ed ordinaria – Rilevanza.
Le Sezioni Unite, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l’ordine pubblico, richiesta dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, deve essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindersi nella ricostruzione delle nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico.
(Sez. Unite, sentenza n. 12193 dell’8 maggio 2019, Presidente G. Mammone, Estensore G. Mercolino)