Cassazione Civile, SS.UU., 29 luglio 2021, n. 21761 – Pres. Curzio – Rel. Valitutti
Sono ammissibili e valide le pattuizioni, inserite nel verbale di separazione consensuale o nelle conclusioni congiunte di divorzio, dirette ad attuare con effetto reale, e non meramente obbligatorio, il trasferimento del diritto di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, tra coniugi, a favore dell’uno o dell’altro, ovvero a favore dei figli; esse soddisfano, in quanto inserite nel verbale di udienza, sia il requisito della forma scritta, sia dell’atto pubblico idoneo ad essere trascritto, posto che il predetto verbale è redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato.
A tale possibilità non osta il disposto dell’art. 19, comma 14, D.L. n. 78/2010, in quanto l’obbligo di attestazione della c.d. conformità catastale non è sanzionato da nullità testuale e riguarda in ogni caso i soli trasferimenti conclusi con atto notarile. Esso non si applica alla scrittura privata autenticata, e nemmeno a tutte le altre ipotesi di trasferimento immobiliare attuate con l’intervento dell’autorità giudiziaria. Peraltro, neppure la citata norma esclude che a tale verifica possano provvedere gli ausiliari del giudice.