Contratti di convivenza e tutele patrimoniali per le coppie di fatto

Come regolare i rapporti patrimoniali e la tutela della casa comune attraverso gli strumenti giuridici previsti dalla legge

Il contratto di convivenza, introdotto nell’ordinamento italiano dalla Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà), è lo strumento negoziale formale predisposto per disciplinare i rapporti patrimoniali e gli aspetti economici della vita in comune tra conviventi di fatto.

Requisiti di forma e validità

Per produrre effetti giuridici ed essere opponibile ai terzi, il contratto di convivenza deve rispettare specifici requisiti solenni:

  • Forma scritta: È richiesto l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata a pena di nullità.
  • Assistenza professionale: Deve essere redatto da un avvocato o da un notaio, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
  • Pubblicità e opponibilità: Entro 10 giorni dalla sottoscrizione, il professionista deve trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe (ai sensi dell’art. 1, comma 52, L. 76/2016).

Regolamentazione dei rapporti patrimoniali

Il contratto offre ampia autonomia negoziale per definire la gestione economica della coppia:

  1. Regime patrimoniale: Consente di optare espressamente per il regime della comunione dei beni (in mancanza di pattuizione esplicita, i conviventi rimangono in regime di separazione dei beni).
  2. Contribuzione alle necessità della vita in comune: Definisce le modalità e la misura con cui ciascun convivente partecipa alle spese della famiglia di fatto, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
  3. Mantenimento in caso di cessazione: Consente di predeterminare eventuali assegni periodici o forme di sostegno economico in caso di rottura della convivenza, prevenendo contenziosi sugli apporti forniti durante l’unione.

Tutela della casa comune e diritti abitativi

La protezione dell’immobile adibito a residenza familiare varia a seconda del titolo di godimento e delle clausole contrattuali:

Immobili di proprietà di uno o entrambi i conviventi

  • Cessazione per rottura della coppia: Nel contratto è possibile disciplinare i tempi e le modalità di rilascio dell’immobile di esclusiva proprietà di uno dei due, eventualmente prevedendo periodi di preavviso o indennizzi.
  • Presenza di figli minori o non autosufficienti: Il diritto all’assegnazione della casa coniugale/familiare segue l’interesse prioritario della prole, a prescindere dal titolo di proprietà dell’immobile o dalle pattuizioni del contratto di convivenza.
  • Tutela ex lege in caso di morte del proprietario (art. 1, commi 42-44, L. 76/2016): Il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo pari a 2 anni, ovvero per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a due anni, comunque non superiore a 5 anni. Se nella casa coabitano figli minori o disabili del convivente superstite, il diritto di abitazione spetta per un periodo non inferiore a 3 anni.

Immobili in locazione

  • Subentro nel contratto di locazione: In caso di morte del convivente conduttore o di sua recedenza dal contratto, il convivente di fatto ha diritto di succedere nel contratto di locazione dell’abitazione comune (art. 1, comma 44, L. 76/2016).

Limiti e strumenti complementari (Diritti successori)

Nota di cautela: Il contratto di convivenza non può contenere disposizioni mortis causa né attribuire diritti successori reciproci, a causa del divieto dei patti successori sancito dall’art. 458 c.c.

I conviventi di fatto non rientrano tra gli eredi legittimi né tra i legittimari. Per garantire tutele patrimoniali post-mortem integrative rispetto al solo diritto abitativo temporaneo, è necessario affiancare al contratto di convivenza altri strumenti del diritto civile:

  • Testamento (segreto, pubblico o olografo): Consente di destinare al convivente la quota disponibile del patrimonio, nel rispetto delle quote di riserva eventualmente spettanti a figli o ascendenti legittimari.
  • Polizze vita e previdenza complementare: Designazione diretta del convivente quale beneficiario delle prestazioni assicurative (somme che non rientrano nell’asse ereditario).
  • Atti di destinazione o Trust (art. 2645-ter c.c.): Per vincolare specifici beni immobili o mobili registrati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia di fatto.

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