Fino a quale età spetta il diritto di abitare nella casa familiare? Analisi dei limiti giurisprudenziali per i figli maggiorenni
L’assegnazione della casa familiare in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti non è un diritto a tempo indeterminato, né costituisce una misura assistenziale in senso stretto. Secondo l’orientamento costante della Corte di Cassazione, il diritto di abitare nella casa coniugale cessa nel momento in cui il figlio maggiorenne ha raggiunto la piena indipendenza economica oppure quando il mancato raggiungimento di tale indipendenza sia a lui imputabile per inerzia, colpa o rifiuto ingiustificato delle opportunità di lavoro.
La giurisprudenza della Suprema Corte non fissa una soglia d’età rigida (ope legis), ma individua dei limiti presuntivi e probatori precisi per stabilire fino a quando permane la tutela dell’habitat domestico.
1. Il quadro normativo e la funzione dell’assegnazione
L’articolo 337-sexies del Codice Civile stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
- Finalità: Conservare la continuità delle consuetudini di vita e l’ambiente domestico in cui i figli sono cresciuti, evitando l’ulteriore trauma dello sradicamento oltre a quello derivante dalla crisi coniugale/familiare.
- Presupposto: La presenza e la convivenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
- Effetto sul titolo di proprietà: L’assegnazione non incide sui diritti reali di proprietà dell’immobile, ma limita il diritto del proprietario exclusive in funzione della tutela della prole.
2. Limiti giurisprudenziali per i figli maggiorenni
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione (a partire dalle sentenze n. 17183/2020 e n. 2680/2023, fino ai pronunciamenti più recenti del 2024 e 2025) ha introdotto una netta svolta restrittiva volta a prevenire forme di rendita di posizione a favore di figli adulti.
A. La soglia dei 30-35 anni e l’inversione dell’onere della prova
- Fascia d’età critica (25 – 30 anni): Il figlio maggiorenne che ha ultimato gli studi ha il dovere di attivarsi per inserirsi nel mondo del lavoro, ridimensionando, se necessario, le proprie aspirazioni professionali.
- Oltre i 30 anni: Scatta una presunzione relativa di capacità di provvedere a se stesso. Con il superamento di questa soglia (e a maggior ragione verso i 35 anni), l’ordinamento presuppone che la mancanza di un’occupazione idonea dipenda da un’inerzia colpevole o da scelte personali non imputabili ai genitori.
- Inversione dell’onere probatorio: Se per il figlio poco più che maggiorenne o studente universitario si presume la non autosufficienza senza colpa, per il figlio ultratrentenne spetta al genitore collocatario (o al figlio stesso) dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali e incolpevoli che abbiano impedito l’indipendenza (es. gravi patologie sopravvenute, disabilità non preesistente, percorso formativo altamente specialistico e protratto non per colpa dello studente).
B. Condotta attiva e transizione al principio di autoresponsabilità
L’autosufficienza economica va valutata in termini di potenzialità lavorativa:
- Impegno concreto: Il figlio deve dimostrare di aver cercato attivamente un’occupazione (invio di curriculum, partecipazione a concorsi, accettazione di impieghi anche non perfettamente in linea con il titolo di studio).
- Rifiuto di offerte di lavoro: Il rifiuto ingiustificato di opportunità lavorative congrue comporta la perdita del diritto all’assegnazione della casa e al mantenimento.
- Inerzia colpevole: Il mero prolungamento del percorso universitario ben oltre la durata legale (studenti “fuori corso” cronici) fa venire meno il presupposto dell’incolpevolezza.
3. Le cause di estinzione dell’assegnazione
Ai sensi del secondo comma dell’art. 337-sexies c.c., l’assegnazione della casa familiare cessa automaticamente nei seguenti casi:
| Causa di revoca | Descrizione / Condizione |
|---|---|
| Raggiungimento dell’indipendenza economica | Il figlio maggiorenne inizia un’attività lavorativa stabile e retribuita in modo idoneo. |
| Trasferimento della residenza | Il figlio o il genitore assegnatario cessano di abitare stabilmente nella casa familiare. |
| Nuova convivenza o matrimonio | Il genitore assegnatario convive more uxorio o si risposa nell’immobile (valutato sempre nell’interesse prioritario del figlio). |
| Accertamento di inerzia colpevole | Giudizialmente viene accertato che il figlio maggiorenne ha superato l’età ragionevole senza essersi attivato per lavorare. |
Nota: La revoca dell’assegnazione non richiede necessariamente che il figlio si trasferisca altrove: se il figlio maggiorenne continua a vivere nell’immobile con il genitore proprietario o con entrambi, viene meno la tutela dell’assegnazione esclusiva in favore dell’altro genitore non proprietario, ripristinando il pieno godimento del proprietario.
4. Sintesi dei principi applicativi
- Non esiste un limite di età fisso per legge, ma esiste un limite di ragionevolezza ancorato all’evoluzione biologica, sociale e di mercato.
- L’assegnazione della casa familiare non è un diritto vitalizio e si affievolisce progressivamente man mano che il figlio avanza nell’età.
- Il genitore proprietario che intende ottenere la revoca dell’assegnazione in presenza di un figlio ultratrentenne può agire in giudizio facendo valere la presunzione di imputabilità dell’indipendenza mancata, ponendo a carico del genitore residente l’onere di provare il contrario.