Affido condiviso e collocamento prevalente: tutelare la bigenitorialità

Il principio della bigenitorialità al centro delle decisioni dei tribunali: come viene strutturato concretamente il piano

Il principio della bigenitorialità (art. 337-ter c.c.) garantisce ai figli minori il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la crisi della coppia.

L’affido condiviso è la modalità ordinaria prevista dall’ordinamento italiano, mentre il collocamento prevalente individua la dimora abituale del minore presso uno dei genitori per ragioni pratiche e organizzative, senza intaccare la corresponsabilità e l’esercizio congiunto della potestà/responsabilità genitoriale.

Struttura concreta del Piano Genitoriale

Nelle controversie di separazione e divorzio (e nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati), l’art. 473-bis.12 c.p.c. prevede il deposito del Piano Genitoriale, un documento dettagliato che definisce gli aspetti primari della vita dei minori.

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                  │          AFFIDO CONDIVISO                │
                  │   (Responsabilità genitoriale comune)     │
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│ Collocamento          │                                 │ Genitore Non          │
│ Prevalente            │                                 │ Collocatario          │
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│ • Residenza anagrafica│                                 │ • Calendario di visita│
│ • Gestione ordinaria  │                                 │ • Pernotti settimanali│
│ • Routine quotidiana  │                                 │ • Alternanza vacanze  │
└───────────────────────┘                                 └───────────────────────┘
                                        │
                                        ▼
                  ┌──────────────────────────────────────────┐
                  │       DECISIONI DI MAGGIORE INTERESSE    │
                  │    (Salute, Istruzione, Residenza, Sport)│
                  │          Richiesto l'ACCORDO             │
                  └──────────────────────────────────────────┘

1. Calendario di Frequentazione e Pernotti

Il regime di visita del genitore non collocatario deve essere strutturato per garantire presenza e continuità, non meri “incontri formali”:

  • Pomeriggi infrasettimanali: Di norma 2 o 3 pomeriggi a settimana, solitamente comprensivi del pernottamento (es. dal termine delle scuole/attività fino alla mattina successiva).
  • Weekend alternati: A fine settimana alternati, dal venerdì all’uscita da scuola (o al termine delle attività) fino alla domenica sera o al lunedì mattina direttamente a scuola.
  • Flessibilità e continuità: La giurisprudenza più recente tende ad ampliare i pernotti presso il genitore non collocatario per rendere la sua figura quotidianamente presente.

2. Ripartizione delle Festività e delle Vacanze

Le festività e i periodi di sospensione scolastica vengono generalmente ripartiti su base paritaria e ad anni alterni:

  • Natale e Capodanno: Alternanza annuale (es. dal 23 dicembre al 30 dicembre a un genitore; dal 30 dicembre al 6 gennaio all’altro).
  • Pasqua: Alternanza tra il giovedì santo/venerdì e il lunedì di dell’Angelo.
  • Vacanze estive: Generalmente da 2 a 3 settimane (consecutive o frazionate in periodi di 7-10 giorni) per ciascun genitore, fermo restando l’obbligo di concordare tempestivamente i periodi e le mete entro una data precisa (es. entro il 30 aprile di ogni anno).

3. Riparto delle Decisioni: Ordinaria vs Straordinaria Amministrazione

Tipologia DecisionaleAmbito di ApplicazioneModalità Operativa
Ordinaria AmministrazioneGestione della vita quotidiana, abbigliamento, alimentazione, compiti scolastici giornalieri.Assunta in modo autonomo dal genitore presso cui si trova il minore in quel momento.
Straordinaria AmministrazioneScelte scolastiche (scuola pubblica/privata), mediche (interventi, terapie specialistici), sportive, o cambio di residenza.Obbligo di preventivo accordo tra i genitori. In caso di disaccordo, si ricorre al Giudice (art. 316 c.c.).

4. Aspetti Economici: Mantenimento e Spese Extraordinarie

Il collocamento prevalente non altera il principio del mantenimento proporzionale al reddito:

  • Assegno di mantenimento diretto: Versato dal genitore non collocatario a titolo di contributo fisso per le spese ordinarie del figlio (vitto, abbigliamento di routine, utenze domestiche).
  • Spese Straordinarie: Ripartite secondo le percentuali stabilite dal giudice o concordate (di norma 50/50 o proporzionalmente ai redditi), preventivamente concordate ed documentate (spese mediche non coperte da SSN, gite scolastiche, corsi extracurriculari).

Orientamenti Giurisprudenziali per la Tutela della Bigenitorialità

Per evitare che il collocamento prevalente svuoti di contenuto l’affido condiviso, la Corte di Cassazione e i Tribunali di merito applicano i seguenti principi:

  1. Rifiuto dell’automatismo materna/paterna: La scelta del genitore collocatario deve basarsi esclusivamente sull’interesse preminente del minore e sulla continuatività delle abitudini di vita, escludendo qualsiasi preferenza di genere.
  2. Contrasto alla Pas / Alienazione Parentale: Il genitore collocatario ha il dovere positivo di favorire il rapporto con l’altro genitore. Comportamenti ostativi o denigratori possono portare alla revisione delle condizioni d’affido o alla modifica del collocamento.
  3. Mantenimento dei rapporti con i rami parentali: Il piano deve garantire il diritto del minore di frequentare i nonni e i parenti di entrambi i rami genitoriali (art. 317-bis c.c.).

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