Quali parametri valuta il giudice nella determinazione dell’assegno divorzile? Esame della giurisprudenza
Nella determinazione dell’assegno divorzile, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha superato il risalente criterio dell’«adeguato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio», approdando a una visione composita (assistenziale, compensativa e perequativa).
Il punto di svolta fondamentale è rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, le cui coordinate interpretative sono state costantemente confermate e affinate dalle pronunce successive.
1. I Criteri di Valutazione (Art. 5, co. 6, L. 898/1970)
Il giudice di merito, per stabilire se spetti l’assegno e per quantificarne l’importo, deve svolgere una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, articolata su quattro parametri chiave previsti dalla legge:
- Condizioni dei coniugi: Redditi attuali, patrimonio mobiliare e immobiliare, capacità lavorativa generica e specifica, stato di salute ed età dell’ex coniuge richiedente.
- Ragioni della decisione: Comportamenti e condotte che hanno condotto alla crisi coniugale (eventuale addebito o responsabilità nella fine dell’unione).
- Contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune: È il perno della funzione compensativa/perequativa. Vi rientra la valutazione del lavoro casalingo e dell’accudimento dei figli.
- Reddito di entrambi: Disparità reddituale e patrimoniale effettiva al momento della decisione.
Regola di durata: Il giudice deve sempre correlare i parametri sopra citati alla durata del matrimonio, che funge da fattore correttivo e di ridimensionamento della pretesa (matrimoni di brevissima durata attenuano nettamente la portata perequativa).
2. La Triplice Funzione dell’Assegno Divorzile
La Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., n. 18287/2018; da ultimo confermata da Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 32198/2023) ha chiarito che l’assegno non serve a parificare indistintamente i redditi, ma adempie a tre funzioni integrate:
- Funzione assistenziale: Interviene quando l’ex coniuge richiede un sostegno per difetto di mezzi adeguati e impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (età avanzata, problemi di salute, fuoriuscita prolungata dal mercato del lavoro).
- Funzione compensativa: Riconosce e quantifica il sacrificio della propria vita professionale/formativa compiuto da un coniuge in favore della famiglia o della carriera dell’altro coniuge, d’intesa con quest’ultimo.
- Funzione perequativa: Mira a riequilibrare un divario economico irragionevole ed ingiustificato generatosi proprio in ragione delle scelte condivise di conduzione della vita familiare.
3. Il Concetto di “Autosufficienza Economica” e l’Inadeguatezza dei Mezzi
Il principio di autoresponsabilità impone che l’assegno non sia una “rendita a vita” automatica.
- La nozione di autosufficienza: L’autosufficienza economica (che la sentenza c.d. Grilli n. 11504/2017 individuava rigidamente nella capacità di conseguire un reddito minimo figurativo) è oggi intesa come la capacità del coniuge richiedente di condurre un’esistenza libera e dignitosa, tenuto conto del contesto socio-economico di appartenenza.
- Prova dell’incolpevolezza: Chi richiede l’assegno ed è in età lavorativa ha l’onere di dimostrare non solo di non avere redditi sufficienti, ma di essersi attivamente attivato per reperire un’occupazione (iscrizione al centro per l’impiego, invio di candidature, concorsi) o l’impossibilità oggettiva di lavorare (es. età anziana, patologie invalide).
4. Il Procedimento di Quantificazione
Il giudice procede attraverso due fasi distinte (an debeatur e quantum debeatur):
- Accertamento preliminare (An): Verificare se sussista una sperequazione economica tra le parti e se il coniuge debole sia privo di mezzi adeguati o nell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
- Quantificazione (Quantum): Se la disparità deriva dai sacrifici condivisi durante il matrimonio (es. un coniuge ha rinunciato alla carriera per accudire la prole mentre l’altro accumulava patrimonio e avanzamenti), il giudice determina l’assegno quantificando il contributo causale fornito dal coniuge debole al patrimonio dell’altro e della famiglia.
Sintesi dell’Orientamento Giurisprudenziale Aggiornato
| Parametro | Criterio applicativo / Orientamento |
|---|---|
| Parametro di riferimento | Esistenza libera e dignitosa + Ripagamento dei sacrifici professionali condivisi (non più il tenore di vita matrimoniale in sé). |
| Lavoro domestico | Ha valore economico ed è equiparato al contributo finanziario diretto per la formazione del patrimonio familiare/personale. |
| Convivenza e Nuove unioni | La formazione di una nuova famiglia di fatto stabile determina la recisione definitiva della funzione assistenziale dell’assegno divorzile (Cass. SS.UU. n. 32198/2021). |
| Contratti pre-matrimoniali / Accordi di divorzio | In Italia vige ancora il divieto di accordi preventivi sulle condizioni di divorzio, ma è ammessa la negoziazione assistita per la liquidazione una tantum (art. 5, co. 8). |