Cittadinanza Italiana per Residenza: Tempi di Definizione e Ricorsi al TAR

Come agire quando la Pubblica Amministrazione supera i termini di legge (24 o 36 mesi) per la conclusione del procedimento di concessione

Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza (art. 9 della Legge 91/1992), il rispetto dei termini di legge da parte della Pubblica Amministrazione (Prefettura e Ministero dell’Interno) è un obbligo preciso.

Studio Legale Stoppa

Quando la PA supera i termini di definizione, l’inerzia amministrativa si configura come silenzio-inadempimento, sbloccabile mediante strumenti stragiudiziali o giudiziali.

Studio legale Avvocati Roma

1. I Termini di Legge (24 o 36 Mesi) Studio Legale Stoppa

Il quadro normativo di riferimento per la durata dei procedimenti è l’art. 9-ter della Legge n. 91/1992 (introdotto e modificato dai D.L. 113/2018 e D.L. 130/2020):

Prefetture – Ministero dell’Interno+ 1

  • Termine ordinario: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda. Studio Legale Stoppa+ 1
  • Proroga massima: estendibile fino a un massimo di 36 mesi per esigenze istruttorie motivate ed eccezionali. Studio Legale Stoppa
  • Decorrenza: I mesi si calcolano dal giorno dell’invio della richiesta sul portale del Ministero dell’Interno (o dall’acquisizione dei codici K10/K10C). Studio Legale Stoppa

2. Come Agire: Le Fasi di Intervento

  [Superamento 24/36 Mesi]
             │
             ├──► FASE 1: Sollecite Stragiudiziali (Diffida / Potere Sostitutivo)
             │
             └──► FASE 2: Ricorso al TAR contro il Silenzio-Inadempimento

Fase 1: Rimedi Stragiudiziali (Fai-da-te o con Legale)

Prima di adire le vie legali in Tribunale, è consigliabile esperire i tentativi di sollecito formale:

  1. Lettera di Diffida e Messa in Mora (PEC):
    • Invio di una diffida formale ad adempiere indirizzata alla Prefettura competente e al Ministero dell’Interno (Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione).
    • Si intimano le Amministrazioni a concludere il procedimento entro un termine perentorio (di solito 15 o 30 giorni).
  2. Esercizio del Potere Sostitutivo (art. 2, c. 9-bis, L. 241/1990): Studio Legale MP
    • Istanza al titolare del potere sostitutivo interno alla PA (figura dirigenziale individuata dalla Prefettura/Ministero) affinché si sostituisca all’ufficio inadempiente e chiuda la pratica.

Fase 2: Il Ricorso al TAR (Avverso il Silenzio) avvocatoimmigrati.it

Se la PA ignora le sollecitazioni, l’unico strumento giurisdizionale vincolante è il Ricorso avverso il silenzio-inadempimento (artt. 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo – c.p.a.).

Caratteristiche del Ricorso

  • Tribunale Competente: TAR del Lazio (Sede di Roma) per le controversie relative alla concessione della cittadinanza per residenza (competenze sull’atto ministeriale). Studio legale Avvocati Roma
  • Termini per la presentazione: Il ricorso deve essere proposto entro il termine tassativo di 1 anno a decorrere dalla scadenza del termine di legge (ossia entro 1 anno dal compimento del 24° o 36° mese). Studio Legale Stoppa
  • Assistenza Legale: È obbligatoria l’assistenza di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi al TAR.

Esito del Ricorso

  1. Ordinanza del Giudice: Se il ricorso viene accolto, il TAR dichiara illegittimo il silenzio e ordina al Ministero di adottare un provvedimento espresso (di accoglimento o rigetto) entro un termine breve (solitamente 30–60 giorni). Studio Legale Stoppa
  2. Commissario ad acta: In caso di ulteriore ritardo della PA, il Giudice nomina un commissario straordinario che si sostituisce al Ministero e firma il decreto di cittadinanza.

Aspetti Chiave da Ricordare

AspettoDettaglio
Effetto della PraticaIl ricorso non danneggia la domanda né motiva un rigetto: chiede solo che la PA decida rispettando i tempi stabiliti dalla legge.
Risoluzione SpontaneaNella maggioranza dei casi, il Ministero emette il decreto di concessione poco dopo la notifica del ricorso, evitando l’udienza.
Spese LegaliQualora il ricorso venga accolto, il TAR condanna frequentemente l’Amministrazione al rimborso delle spese legali sostanziate dal richiedente.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

×