Cittadinanza iure sanguinis e nuove preclusioni: la Corte costituzionale rimette la questione alla CGUE (ord. n. 147/2026)

Perché questa novità conta (anche per chi non è “addetto ai lavori”)

Negli ultimi mesi il tema della cittadinanza italiana iure sanguinis è tornato al centro del dibattito per effetto di una disciplina che, in alcuni casi, incide su domande presentate da persone nate all’estero e già in possesso di un’altra cittadinanza.

Con l’ordinanza n. 147/2026 (depositata il 23 luglio 2026) la Corte costituzionale ha scelto una strada molto significativa: ha sospeso il giudizio e ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) una questione pregiudiziale sulla compatibilità della nuova disciplina con i Trattati UE.

In pratica: non è (solo) una discussione “interna” italiana. Si apre un passaggio europeo, perché la cittadinanza di uno Stato membro è la porta d’accesso alla cittadinanza dell’Unione e ai diritti collegati.

Il punto di partenza: l’art. 3-bis della legge n. 91/1992

L’ordinanza riguarda le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74.

La norma, in estrema sintesi, prevede una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana per chi:

  • è nato all’estero (anche prima dell’entrata in vigore della norma)
  • è in possesso di un’altra cittadinanza

salvo che ricorrano specifiche condizioni (ad esempio: domanda amministrativa o giudiziale presentata entro una certa data, oppure particolari requisiti legati agli ascendenti o alla residenza in Italia del genitore).

Le contestazioni: “revoca” di un diritto o “preclusione” all’acquisto?

Uno dei nodi più delicati è il modo in cui la norma viene percepita nei giudizi:

  • per alcuni ricorrenti e giudici rimettenti, l’effetto pratico somiglia a una “revoca” retroattiva di uno status ritenuto già maturato;
  • la Corte costituzionale, richiamando anche la propria precedente giurisprudenza (in particolare la sentenza n. 63/2026), tende invece a inquadrare la disposizione come preclusione originaria all’acquisto, non come revoca.

Questa distinzione non è solo teorica: cambia il modo in cui si valutano tutela, affidamento, proporzionalità e compatibilità con il diritto UE.

Il passaggio decisivo: la domanda alla CGUE su artt. 9 TUE e 20 TFUE

La Corte costituzionale, “in omaggio al principio di leale cooperazione” e alla competenza della CGUE nell’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione, ha ritenuto opportuno sottoporre un quesito pregiudiziale.

Il quesito (in sostanza)

La domanda rivolta alla CGUE è se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostino a una disciplina come quella dell’art. 3-bis, nella parte in cui:

  • configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana
  • per chi è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza
  • salvo il ricorrere delle condizioni previste dalla norma.

In altri termini: l’Unione europea può accettare una disciplina nazionale che restringe l’accesso alla cittadinanza (e quindi, indirettamente, alla cittadinanza UE) in questo modo e con questi effetti?

Cosa può cambiare, concretamente

È presto per trarre conclusioni definitive, ma alcuni impatti pratici sono già chiari:

  • Aumento dell’incertezza per chi sta valutando o ha avviato un percorso di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
  • Centralità della documentazione e delle tempistiche: in queste materie, date, protocolli, prove di discendenza e percorsi amministrativi/giudiziali diventano determinanti.
  • Possibili ricadute sui contenziosi in corso: la risposta della CGUE potrà orientare l’interpretazione e la tenuta della disciplina, con effetti indiretti su procedimenti futuri.

Indicazioni operative

Ogni situazione è diversa. In generale, per una valutazione seria servono:

  • ricostruzione della linea di discendenza e degli eventi rilevanti (nascite, matrimoni, naturalizzazioni, cambi di cittadinanza)
  • verifica della documentazione disponibile e di quella da reperire
  • analisi del percorso più adeguato (amministrativo o giudiziale) in base al caso concreto
  • valutazione dei rischi e dei tempi

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Nota: questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale basata sui documenti e sulle circostanze del singolo caso.

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