Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Nullità per difetto di forma scritta – Deducibilità da parte del solo investitore – Conseguenze – Operatività in suo favore degli effetti sostanziali e processuali – Eccezione di buona fede dall’intermediario – Ammissibilità – Condizioni.

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano...